La Direttiva (UE) 2018/2001 apre un nuovo scenario per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, aprendo la possibilità di e supportando sistemi innovativi di produzione, accumulo e scambio di energia da fonti rinnovabili. Questa prospettiva appare di grande interesse da un punto di vista industriale, energetico e ambientale e dunque occorre avviare interventi di questo tipo in forma sperimentale mentre si avvia il completo recepimento della Direttiva.
La proposta prevede di introdurre una disciplina sperimentale per alcune delle configurazioni previste dagli Articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001, e si applicherebbe ai clienti con minori consumi connessi alla rete in bassa tensione, che sono oltretutto quelli che pagano attualmente a costi maggiori l’energia. A questi clienti viene data la possibilità di associarsi per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di condividere l’energia autoprodotta. Gli impianti dovranno essere connessi alla stessa rete di bassa tensione dei clienti finali associati. L’energia prodotta da tali impianti sarà immessa nella rete di distribuzione e sarà considerata condivisa nella misura in cui i clienti finali associati consumano simultaneamente alla produzione. Si fa riferimento al concetto di condivisione dell’energia declinato nella premessa 71 della direttiva rinnovabili (2018/2001) e nella premessa 46 della direttiva mercati (2019/944).
Obiettivo di queste configurazioni è di spingere soluzioni efficienti di produzione, progettate per soddisfare la domanda istantanea e dunque di ridurre l’esigenza di capacità di riserva della rete. In questi sistemi gli oneri di sistema saranno pagati integralmente sia per l’energia scambiata con la rete che per quella condivisa, mentre sono previsti vantaggi per l’energia prodotta e consumata istantaneamente proprio perché massimizzano l’uso dell’energia rinnovabile e spingono configurazioni capaci di garantire la massima efficienza nell’uso degli impianti e delle reti. Le esenzioni previste per la sola energia prodotta e consumata istantaneamente sono studiate in modo da evitare aggravi ingiustificati nei confronti degli altri consumatori di energia, e sono coerenti con quanto scritto da Arera nella memoria 94/2019 di marzo riguardo all’energia immessa nella rete di distribuzione, ma condivisa per le tariffe di trasmissione e distribuzione. L’esclusione dai costi di trasmissione si motiva in quanto per questa quota parte evitati, data la vicinanza fra consumo e produzione sulla stessa linea di bassa. Allo stesso modo il compenso a remunerazione delle perdite di rete, che non ha senso attribuire perché l’energia è prodotta dagli stessi cittadini che la consumano. Mentre l’esenzione dal dispacciamento e dal capacity si motiva nella misura in cui per la quota di energia autoconsumata istantaneamente, e solo per questa, si riduce il peso sul sistema e la necessità di sicurezza del sistema. I benefici sull’iva non ricadono sugli altri consumatori di energia e si motivano per il fatto che si produce energia a emissioni zero.
Il vantaggio principale per il cliente finale è che sull’energia da rinnovabili autoconsumata istantaneamente è possibile saltare le intermediazioni commerciali e di guadagnare la differenza fra prezzo al dettaglio e prezzo all’ingrosso. I clienti continuerebbero ad avere contratti di vendita come oggi, ma sarebbero anche parti di un sistema privato di produzione e scambio di energia da rinnovabili, che usa la rete pubblica di distribuzione. Ogni associazione di clienti finali individuerà al proprio interno un soggetto mandatario delegato al riparto dell’energia condivisa fra i clienti finali associati. Tale attività non sarà soggetta alla disciplina regolatoria. La configurazione riguarderebbe esclusivamente nuovi impianti da rinnovabili e quindi impianti che non beneficiano di incentivi alla produzione ai sensi dei vecchi conti energia. In queste configurazioni si potrà risparmiare grazie all’autoproduzione rispetto al valore della materia prima (circa 60/65 Euro/MWh), non si pagheranno le tariffe variabili di trasmissione e distribuzione (circa 13 Euro/MWh), parte delle tariffe di dispacciamento, così come i costi del mercato della capacità e l’imposta sul valore aggiunto su tutte tali componenti esentate. La sommatoria dei vantaggi derivanti dalle esenzioni e dal valore risparmiato dell’energia dovrebbe superare i 90 Euro/MWh e tali esenzioni unite alla detrazione fiscale dovrebbero portare a una redditività adeguata a stimolare gli investimenti.
La disciplina non porta maggiori costi perché viene solo prevista la possibilità per le configurazioni previste di usufruire dei sistemi incentivanti già esistenti e cioè le detrazioni fiscali di cui all’articolo 16 lettera h) e gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 e eventuali ulteriori incentivi potranno essere individuati da Arera solo a valere su minori costi. Il sistema garantirà ai clienti finali associati la possibilità di autoprodursi quota parte della propria energia senza gravare sulle bollette degli altri cittadini.
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